VOLLEY L'avvocato Agea spiega perché Zaytsev potrebbe fare causa alla Fipav

http://www.lanotiziaquotidiana.it/umbria/2017/08/24/volley-zaytsev-fuori-dalla-nazionale-decisione-tecnica-o-sanzione-illegittima/

Visto dal basso ospita le ulteriori riflessioni dell'avvocato Agea, pubblicate da la notizia quotidiana, in merito alla vicenda che ha determinato l'esclusione di Ivan Zaytsev dalla Nazionale che partecipa agli Europei. In estrema sintesi, l'avvocato spiega perché Zaytsev potrebbe fare causa alla Fipav.

di Raffaello Agea*
In Italia i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento dello Stato, o più semplicemente tra diritto sportivo ed altre branche del diritto, sono caratterizzati da alcune peculiarità che non sempre contribuiscono a formare un mosaico degno di questo nome. A volte, anzi, questo mosaico sembra uscito da un contenitore nel quale le tessere, dopo essere state ben mescolate, vengono disposte a notevole distanza tra di loro, o addirittura senza concatenazione logica.
Alcuni recenti avvenimenti “sportivi” (la virgolettatura è d’obbligo, non trattandosi di sport giocato), mi hanno indotto a qualche riflessione, soprattutto in relazione ai principi generali che regolano la materia; principi che dovrebbero costituire faro guida nell’ambito della gestione di un fenomeno, appunto lo sport, che trova riconoscimento e tutela sia a livello costituzionale, che sovranazionale.
Ma, proprio tenendo a mente questi avvenimenti, che costituiscono solo la pietra focaia delle mie riflessioni, forse sarebbe tempo che quei rapporti fossero oggetto di un ripensamento, in particolar modo quanto all’autonomia tra l’ordinamento sportivo e quello statale e dei relativi sistemi di giustizia, da tempo scolpita con l’entrata in vigore delle norme contenute nel D.L. n. 220/2003. Anche perché quelle norme sono frutto di una convulsa stagione nel corso della quale altre disposizioni, o meglio l’intervento della giustizia ordinaria ed il rischio di uno svuotamento dell’effettività del sistema di quella sportiva, avevano addirittura indotto alla decretazione d’urgenza. Qualcuno ricorderà senz’altro il caso del Catania calcio, che rivolgendosi alla giustizia amministrativa e dimostrando l’irregolarità dello svolgimento di un incontro, ottenne la riammissione al campionato che, invece, sul campo, aveva decretato la sua retrocessione.
Tuttavia non solo è terminata l’emergenza, ma, come detto, l’attività sportiva ha un’indubbia rilevanza, definita “esterna”, anche nell’ordinamento statale; vale a dire che l’ordinamento statale ed il sistema giustizia che costituisce sua emanazione, in presenza di determinate situazioni, possono e devono intervenire.
Tant’è che lo stesso legislatore del 2003 fa «salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo» (così l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 223/2003, convertito con la L. n. 280/2003).
La norma, certamente, avrebbe potuto essere formulata in modo migliore; ma, come dire, il dado è (stato) tratto e l’affermazione va innanzi tutto posta in relazione con i principi del giusto processo consacrati nell’art. 111 della Costituzione, oltre che con quelli del diritto di agire e di difesa di cui al precedente art. 24 e con i diritti fondamentali della persona.
La trattazione di questi principi meriterebbe da sola un volume, tante e gravi sono le loro implicazioni.
Malgrado ciò ed al di là dell’efficacia evocativa di locuzioni come “giusto processo”, dovendo rendere intelligibili le espressioni anche ai profani del diritto (sportivo e non), si può altrettanto certamente sintetizzare come un processo sia appunto giusto se «improntato anzitutto alla tutela del contraddittorio e della parità delle armi» (così Andrea Panzarola, in Rivista di Diritto Sportivo, link qui). Garanzie che, peraltro, già prima della modifica dell’art. 111 della Costituzione strumentale alla definitiva codificazione dei principi del giusto processo nel nostro ordinamento, erano riconosciute dall’art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo (CEDU), oltre che dall’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza del 7 dicembre 2000).
Secondo l’art. 13 della CEDU, poi, ogni Stato nazionale deve garantire la tutela dei diritti attraverso la possibilità di un ricorso effettivo ad una qualche autorità nazionale giurisdizionale o amministrativa.
A questo punto ci si potrà chiedere cosa c’entri con il diritto sportivo l’elencazione di principi che formano ormai patrimonio della coscienza civile di un paese democratico.
In realtà questi principi c’entrano eccome con il diritto sportivo, tanto che sono stati recepiti anche nel Codice di Giustizia Sportiva del CONI adottato nel 2015 ed al quale i regolamenti delle federazioni sportive nazionali si sono in sostanza adeguati.
Tanto per fare alcuni esempi, senza pretesa di esaustività, il succitato Codice prevede che «tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti» (Art. 2, comma 1), che «gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile» (Art. 2, comma 6) e che «spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo» (Art. 6, comma 1).
Insomma: il diritto sportivo – che, come detto, in presenza di situazioni giuridiche soggettive di rilevo per l’ordinamento dello Stato, segnatamente in presenza di diritti fondamentali e/o costituzionalmente garantiti, deve comunque abdicare in favore di quest’ultimo – giammai potrebbe fare a meno di quei principi, che costituiscono conquista democratica ed egualitaria, prima ancora che di diritto.

La (s)convocazione di Zaytsev
Venendo ora all’avvenimento “sportivo” che ha indotto il sottoscritto a riflettere, ancor prima di passare alle vicende che lo hanno caratterizzato, sarà necessario esaminare il Regolamento delle Squadre Nazionali della FIPAV, adottato con delibera del Consiglio Federale del 7 aprile 2017, in particolare modo per quanto riguarda le convocazioni degli atleti e del quale vale la pena trascrivere integralmente l’art. 6:
«6.1 Gli Atleti sono convocati, su proposta del 1° Allenatore, con atto della Segreteria Generale, inviato alle società di appartenenza.
6.2 I termini contenuti nella convocazione hanno natura ordinatoria e pertanto devono essere attentamente osservati.
6.3 Eventuali modifiche ai termini indicati nella convocazione (modifiche giorni, orari, ecc.) possono intervenire previo emanazione di ulteriore comunicazione formale a cura della Segreteria Generale.
6.4 L’eventuale modifica comportante l’integrazione o la modifica dei componenti della convocazione può essere autorizzata esclusivamente con atto del Segretario federale».
Dalla semplice esegesi di quanto sopra riportato, si evince che:
– la convocazione degli atleti è decisa a discrezione del 1° Allenatore;
– l’atto della Segreteria Generale che materialmente la dispone, costituisce una mera ratifica della volontà del 1° Allenatore;
– l’eventuale modifica della lista dei convocati, nell’ambito della quale rientra evidentemente anche la “revoca” di quella precedentemente disposta, è parimenti atto discrezionale del 1° Allenatore; volontà che viene poi formalizzata in questo senso da parte del Segretario federale.
La convocazione, non sarà inopportuno ribadirlo, è dunque atto “puro” proprio perché discrezionale e non abbisogna certo di motivazioni, così come non abbisogna di motivazioni la sua revoca, rientrando certamente nella discrezionalità del tecnico incaricato.
Ora, come molti che leggono forse sapranno, lo scorso mese di luglio Ivan Zaytsev era stato convocato dal 1° Allenatore della Nazionale di pallavolo, che altrettanto evidentemente lo aveva ritenuto meritevole di ciò, oltre che utile ai fini del raggiungimento del massimo risultato possibile in vista degli imminenti Campionati Europei.
Ma, come quei molti probabilmente pure sapranno, la convocazione di Ivan Zaytsev era stata revocata con atto a firma del suo Segretario generale poiché, così si legge nella relativa lettera e nei comunicati ufficiali della FIPAV, quest’ultimo avrebbe rifiutato (ma la cosa è stata ampiamente smentita da parte del giocatore senza “controsmentita”) di indossare scarpe fornite dallo sponsor tecnico delle squadre nazionali (Mizuno, n.d.r.) poiché le stesse gli avevano causato consistenti problemi fisici.
Ora, a prescindere dal fatto che i problemi fisici in questione erano stati certificati, la revoca della quale si più volte detto non assume certo la veste di atto discrezionale del 1° Allenatore, bensì di vero e proprio provvedimento disciplinare nell’ambito del quale, ancorché in modo assai singolare, si è contestato a Zaytsev il fatto di non voler indossare in Nazionale le calzature Mizuno, così contravvenendo al preciso obbligo che in questo senso prevede il Regolamento delle Squadre Nazionali di cui sopra.
Il problema è però che, il Regolamento in questione non prevede alcuna possibilità di replica e/o di difesa e/o di impugnazione avverso i provvedimenti del Segretario generale adottati in merito alla convocazione, seppur gli stessi derivassero e fossero motivati sulla scorta di contestazioni più o meno fondate.
E’ proprio il caso di dire, parafrasando la saggezza popolare, fatta la legge… con l’inganno?

Una decisione inappellabile (o quasi)
La violazione di quei principi dei quali ho parlato all’inizio risulta oltremodo evidente, essendo frustrata qualsivoglia possibilità di un’effettiva tutela, in primo luogo in conformità con i dettami dell’art. 24 della Costituzione e dell’art. 13 della CEDU che sanciscono tale effettività. La violazione è poi amplificata in considerazione del fatto che la decisione costituisce innegabile pregiudizio non tanto per quanto riguarda gli aspetti economici, che taluni ritengono non ricompresi nell’ambito delle situazioni rilevanti per l’ordinamento della Repubblica, ma in relazione alla possibilità di realizzazione della propria persona e delle proprie aspirazioni nell’ambito delle formazioni sociali. Possibilità di realizzazione che è garantita dall’art. 2 della Costituzione e che, come è stato recentemente osservato, prescinde dal livello nell’ambito del quale l’attività sportiva si esplica: che si tratti di un bambino, di un dilettante o di un professionista, quella possibilità e quella prerogativa che sono connesse all’esistenza stessa della persona debbono essere garantite. Ancora una volta vale la pena di riportare il passo di una recente sentenza, occupatasi con particolare attenzione della tematica: «In coerenza con detto art. 1, comma 2, dello Statuto del CONI, è basilare la considerazione che l’ordinamento sportivo – con gli inerenti pubblici approntamenti e investimenti per strutture e per servizi – dagli albori ha i fondamentali nello sport inteso come attività di ricreazione umana (desport, diporto), quand’anche agonistica o praticata in veste professionale; vale a dire di cura del benessere fisico in termini di salute, di formazione della personalità, di educazione alla cooperazione e alla sana e leale competizione: elementi tutti che ineriscono alla dignità della persona umana (e che dunque oggi rilevano ai sensi dell’art. 2 Cost.) e che originano dalla contrapposizione alla tradizionale fatica lavorativa e alla commercializzazione dello sforzo fisico individuale e che proprio per questo sono elevati a oggetto di pubblica cura e intervento» (Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 2017, n. 3065). In conclusione, poi, coloro che fossero stati vittima di tali violazioni, non solo potrebbero senz’altro rivolgersi alla giustizia amministrativa (così risulta sulla base del combinato disposto dell’art. 1 del D.L. n. 220/2003 e dell’art. 133, comma 1, lettera z, del Codice del Processo Amministrativo), per rimuovere gli effetti pregiudizievoli suddetti, ma addirittura affinché venga rimossa la normativa in aperto contrasto con i principi del giusto processo e del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. Le questioni di carattere sostanzialmente disciplinare, infatti, nel momento in cui le stesse, in considerazione della loro capacità di ledere posizioni giuridiche soggettive qualificabili come diritti soggettivi o interessi legittimi, assumono rilievo effettivo anche per l’ordinamento dello Stato. In tal caso, quindi, sussiste ed è invocabile la giurisdizione (ora esclusiva) del giudice amministrativo, poiché se così non fosse si incorrerebbe nella lesione di diritti fondamentali soggetti a protezione costituzionale, oltre che da parte della CEDU e della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Del resto, che l’effettiva possibilità di invocare tutela all’interno dell’ordinamento sportivo costituisca un diritto indisponibile protetto innanzi tutto dall’art. 24 della Costituzione e che una disposizione che precluda tale possibilità sia da ritenere illegittima, è cosa facilmente intuibile anche dai più digiuni di questioni giuridiche. Nonostante l’ostracismo che è stato decretato nei suoi confronti e forse confidando in un ripensamento (credo non tanto per i prossimi Campionati Europei, ma per i prossimi impegni della Nazionale di pallavolo), ad oggi Ivan Zaytsev non ha assunto alcuna iniziativa in tal senso, ma proprio in considerazione delle anomalie delle quali ho parlato sarebbe ancora in tempo per farlo … Mi auspico di non dover riempire questi puntini di sospensione con la cronaca di una vicenda giudiziaria che certo non farebbe bene allo sport, ma che ove non vi fossero ripensamenti, sarebbe prima di tutto una battaglia di civiltà e di affermazione dei propri diritti.
*Avvocato

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